La Cassazione si è espressa in tema di provvigione all’agenzia immobiliare. Secondo quanto precisato, il diritto al pagamento matura anche se non è stato conferito un incarico.
Con la sentenza n. 7029, la seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito che il diritto dell’agente immobiliare al pagamento della provvigione matura anche nel caso in cui non gli sia stato conferito un incarico. In base a quanto precisato, è sufficiente che sia stata posta in essere un’attività di intermediazione di cui le parti si siano avvantaggiate, anche tacitamente, e che abbia condotto alla stipula del contratto di vendita. L’affare deve concludersi grazie all’effettiva attività del mediatore, ma non è necessario che il nesso causale sia diretto ed esclusivo.
Ne consegue che la provvigione all’agenzia immobiliare spetta anche se l’agente non abbia preso parte a tutte le fasi della trattativa e “anche in quei casi nei quali il processo di formazione della volontà del venditore e dell’acquirente sia stato complesso e articolato nel tempo. Quello che interessa è che l’attività di intermediazione tra le parti dell’affare, valutata ex post, ovvero a giochi fatti, sia risultata indispensabile ai fini della conclusione del contratto di compravendita”.
Come sottolineato da Italia Oggi, che ha esaminato il caso, la Cassazione ha spiegato quali sono “i presupposti per il sorgere del diritto al pagamento del compenso che, in mancanza di accordo, viene liquidato sulla scia degli usi applicati nell’ambito territoriale in cui insiste l’immobile oggetto di compravendita”. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il diritto del mediatore alla provvigione matura sempre nel momento in cui “la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività dell’intermediario, senza che sia necessario che tra quest’ultima e la conclusione dell’affare sussista un collegamento di causa-effetto diretto ed esclusivo”. Basta quindi, ad esempio, che venga individuato uno dei contraenti e che quest’ultimo venga messo in contatto con l’altra parte interessata all’affare, “laddove sia poi seguita la conclusione dell’affare”. Non serve che l’agente immobiliare prenda parte alle diverse fasi della trattativa fino alla stipula del contratto di compravendita. Quello che serve è che la stipula del contratto di compravendita si possa legittimamente ritenere “conseguenza prossima o remota dell’operato dell’intermediario, tale, cioè, che senza di esso il negozio non sarebbe stato concluso”.
In conclusione, per poter configurare un rapporto di mediazione, non serve un “preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore, avvantaggiandosene”.