Anche l’agente immobiliare deve fare attenzione alla diligenza qualificata del professionista. In particolare, se il mediatore non avvisa il promissario acquirente che l’immobile è pignorato, prima che sia sottoscritto il preliminare di vendita, deve provvedere al risarcimento. A spiegarlo la Cassazione, sottolineando che l’agenzia immobiliare, essendo un operatore specializzato, è tenuta alla diligenza qualificata.
Con l’ordinanza 28441/22, la seconda sezione civile della Cassazione ha dunque stabilito che l’agente immobiliare deve informare, prima della sottoscrizione del preliminare di vendita, il promissario acquirente del fatto che l’immobile è pignorato. Se non lo fa, deve risarcire il promissario acquirente.
Questo perché l’agenzia immobiliare è tenuta alla diligenza qualificata. Questo significa che ha “l’obbligo d’informare le parti di tutte le circostanze rilevanti per l’affare, delle quali è a conoscenza o dovrebbe essere al corrente con l’uso della diligenza esigibile da un professionista”.
E in che modo lo deve fare? L’agenzia immobiliare deve informare le parti di tutte le circostanze rilevanti per l’affare verificando se il promittente venditore è davvero il proprietario del cespite e riferendo della presenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sul bene.
Cosa si intende per diligenza professionale?
L’articolo 1176, comma 2, del Codice del Civile stabilisce: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Ciò significa che chi svolge un’attività la quale necessita di specifiche competenze tecniche deve mettere in pratica tutto ciò che conosce e ha acquisito durante il percorso di studi e le precedenti esperienze professionali. A chi è un operatore specializzato è richiesta la massima diligenza professionale.